Riportiamo il testo completo del documento adottato dal 1949 (ultimo adeguamento 15 dicembre 2006, con effetto dal 1º gennaio 2007)
1 - Il notaio deve conformare la propria condotta professionale ai principi della indipendenza e
della imparzialità evitando ogni influenza di carattere personale sul suo operare ed ogni
interferenza tra professione ed affari. Ugualmente egli deve nella vita privata evitare situazioni
che possano pregiudicare il rispetto dei suddetti principi.
Il notaio deve svolgere con correttezza e competenza la funzione di interpretazione e di
applicazione della legge in ogni manifestazione della propria attività professionale, ricercando
le forme giuridiche adeguate agli interessi pubblici e privati affidati al suo ministero.
2 - Il notaio, anche a tutela dell'interesse generale, deve curare l'aggiornamento della propria
preparazione professionale mediante l'acquisizione di specifiche conoscenze in tutte le materie
giuridiche che la riguardano. Le specializzazioni in determinate materie non possono andare a
scapito della complessiva competenza professionale.
Il Consiglio Nazionale stabilisce con apposito regolamento le modalità della formazione
permanente obbligatoria dei notai.
3 - Il notaio deve rispondere in modo adeguato, anche mediante specifiche forme assicurative, per i danni patrimoniali causati nell'esercizio della professione ed è tenuto ad adoperarsi per una corretta e sollecita definizione degli eventuali sinistri contestati.
4 - Il notaio deve astenersi dall'esercitare, anche temporaneamente, le funzioni o le attività qualificate incompatibili con l'ufficio di notaio, se per le prevedibili modalità di svolgimento possano derivare conseguenze pregiudizievoli al decoro e al prestigio della categoria.
5 - Il notaio deve aprire e tenere lo studio aperto nella sede assegnatagli, apprestando strutture che per luogo e mezzi siano idonee ad assicurare il regolare e continuativo funzionamento dell'ufficio e la custodia degli atti, registri e repertori, ed assistendo allo studio in modo da garantire una effettiva disponibilità al servizio, con la presenza personale e con l'organizzazione di un congruo orario di apertura secondo le esigenze della sede.
6 - Per il miglior soddisfacimento delle richieste di prestazione notarile il notaio è tenuto ad
assistere personalmente allo studio anche in giorni e per ore diversi da quelli fissati dal
Presidente della Corte di Appello, secondo le disposizioni annualmente impartite dai Consigli
notarili sulla base della situazione locale della sede e tenendo conto dei criteri indicati dall'art.
45, co. 2 R.N. e di ogni altro elemento.
Il Consiglio notarile propone annualmente al Presidente della Corte di Appello una revisione dei
giorni e degli orari di assistenza sulla base dei propri deliberati.
Nei giorni ed ore prescritti per la personale assistenza allo studio il notaio è tenuto a limitare le
proprie prestazioni fuori dalla sede ai singoli casi in cui ne sia specificamente richiesto.
7 - In ragione della unicità della sede notarile e del diretto collegamento tra sede e studio, è
fatto divieto di tenere aperto altro ufficio nel medesimo Comune oltre quello pertinente alla
sede.
Il Consiglio notarile, per ragioni organizzative e di sicurezza di specifici settori di attività, può
consentire l'utilizzazione di locali separati dallo studio.
8 - I Consigli notarili, oltre quanto già previsto negli articoli precedenti, sono tenuti ad esercitare una costante vigilanza sul rispetto delle regole sopraindicate e, se richiesti, ad interporsi per rimuovere ogni ostacolo all'effettivo esercizio della professione.
§1 - Dell'ufficio secondario e del rapporto con lo studio
9 - È vietato al notaio assistere ad uffici secondari nei giorni fissati per la assistenza alla sede.
10 - È vietata l'apertura di ufficio secondario in più di un Comune sede notarile. Equivale all'ufficio secondario la ricorrente presenza del notaio presso studi di altri professionisti od organizzazioni estranee al Notariato. Ai fini del presente divieto non è considerato sede notarile il Comune monosede limitatamente al periodo di vacanza della sede stessa.
11 - I Consigli distrettuali, tenuto conto delle diverse situazioni locali, possono vietare l'apertura di uffici secondari in sedi nelle quali la media repertoriale realizzata nell'anno precedente dai notai che ne sono titolari sia inferiore alla media repertoriale del distretto.
12 - Qualsiasi segnalazione dell'ufficio secondario deve riportarne specifica indicazione nonchè riportare l'indicazione della sede del notaio.
13 - Il notaio è tenuto a comunicare al Consiglio notarile l'esistenza di uffici secondari e a fornire, su richiesta dello stesso, ogni informazione, anche mediante consegna di documenti, relativa alla attività svolta nell'ufficio secondario.
14 - È vietato al notaio trasferire anche occasionalmente nell'ufficio secondario gli atti, i registri e i repertori da custodirsi presso lo studio.
15 - Le associazioni di notai costituite ai sensi dell'art. 82 L.N. non devono essere strumento di elusione della normativa sugli uffici secondari.
§ 2 - Della illecita concorrenza mediante ufficio secondario
16 - L'utilizzazione dell'ufficio secondario nelle condizioni indicate nei casi seguenti configura
comunque ipotesi di illecita concorrenza:
a) l'apertura, da parte del notaio trasferito, di un ufficio secondario nella sede precedente,
salva l'esigenza, da valutarsi dal Consiglio notarile, di assicurare il pubblico servizio per il
periodo in cui la sede predetta resti vacante;
b) l'apertura di un ufficio secondario presso lo studio di un notaio trasferito, cessato o defunto
utilizzandone, anche parzialmente, la struttura organizzativa;
c) lo svolgimento del servizio protesti in maniera stabile fuori della propria sede in Comuni sedi
di altri notai che possano provvedervi, salvo che ciò avvenga in esecuzione di apposita delibera
adottata dal Consiglio notarile per la distribuzione del servizio.
17 - Configurano distinte fattispecie di illecita concorrenza conformemente a quanto previsto dall'articolo 147 della Legge Notarile ed a titolo esemplificativo - i seguenti comportamenti:
a) la irregolare documentazione della prestazione nella quale ad esempio rientrano:
b) il servirsi dell'opera di procacciatori di clienti o l'utilizzazione di situazioni equivalenti. La fattispecie si realizza per la presenza congiunta:
Sono elementi che a titolo esemplificativo denotano il possibile realizzarsi della fattispecie:
L'altra fattispecie prevista, della utilizzazione di situazioni equivalenti, può verificarsi nel caso
di preesistenza di aggregati di potenziale clientela e di fattivo comportamento del notaio per
accaparrarli. In questi casi l'esistenza dell'accordo tra procacciatore e notaio, necessaria per
configurare la fattispecie, è già per sé dimostrata dal subingresso del notaio nella situazione
precostituita.
Vi possono rientrare, a titolo esemplificativo:
c) l'esecuzione delle prestazioni secondo sistematici comportamenti frettolosi o compiacenti. La fattispecie si realizza in presenza di comportamenti non adeguati alla diligenza del professionista avveduto e scrupoloso, cui il notaio è tenuto nella esecuzione della prestazione, se da essi derivano fenomeni di accaparramento in favore del notaio negligente. La varietà delle forme che possono assumere la frettolosità o compiacenza dei comportamenti non consente una elencazione, sia pure esemplificativa, ma soltanto la segnalazione di alcuni casitipo ricavati dalla esperienza notarile e dalla giurisprudenza:
18 Nell'interesse collettivo, è consentita la pubblicità informativa, improntata alla sobrietà,
concernente dati personali attinenti l'attività e situazioni ed elementi organizzativi fondati su
dati obiettivi e verificabili, nel rispetto dell'indipendenza, della dignità e della integrità della
funzione pubblica nonché del segreto professionale.
È vietata la pubblicità ingannevole, comunque attuata.
Costituisce, comunque, pubblicità ingannevole la diffusione di messaggi autoreferenziali che
riguardino il possesso di competenze o esperienze attinenti al normale bagaglio culturale e
giuridico del notaio.
19 - Agli effetti dell'articolo 18, possono essere diffusi dati personali, obiettivi e verificabili, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi a:
È ammessa inoltre quale pubblicità informativa quella relativa a:
L'informativa circa il compenso e i costi complessivi della prestazione deve rispondere a criteri
di trasparenza e veridicità, specificando analiticamente spese, anticipazioni, onorari, diritti e
compensi.
A tutela del cliente i Consigli Notarili Distrettuali vigilano sul rispetto dei suddetti criteri.
20 - Nel rispetto della funzione pubblica (e del prestigio e del decoro della categoria) (e per colmare asimmetrie informative), è consentito al notaio pubblicizzare i dati di cui all'art. 18 con ogni mezzo di comunicazione come ad esempio:
21 - La partecipazione o collaborazione a trasmissioni o rubriche radio-televisive o giornalistiche, anche in forma di intervista nonché a iniziative e/o manifestazioni culturali, sportive, e, comunque, aperte al pubblico (pur se comporta indirettamente occasione di notorietà professionale attraverso i mezzi di comunicazione di massa), non deve costituire strumento per la diffusione di dati pubblicitari diversi da quelli previsti dall'art. 18 e, per le circostanze di svolgimento, per l'immagine generale che si offre della figura del notaio e per la qualità e l'attendibilità dell'informazione, non deve ledere il prestigio ed il decoro della categoria.
§ 1 - Rapporti con i colleghi
22 - Nei rapporti con i colleghi il notaio deve comportarsi secondo i principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà.
23 - A titolo esemplificativo costituiscono casi di violazione dei principi di comportamento suddetti:
§ 2 - Rapporti con il Consiglio notarile
24 - Il notaio è tenuto a prestare al Consiglio notarile la più ampia collaborazione al fine di
consentirgli di esercitare nel modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le
altre funzioni ad esso demandate dalla legge, nel quadro della tutela e della migliore
qualificazione del prestigio e del decoro della categoria.
I notai sono tenuti a partecipare alle Assemblee Distrettuali.
I Consigli Notarili richiamano i colleghi all'osservanza di tale obbligo, e assumono
provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che per tre anni consecutivamente non siano
intervenuti alla adunanza ordinaria di cui all'art. 85 della legge notarile senza giustificati
motivi.
Qualora per iniziativa del Consiglio Nazionale del Notariato vengano organizzati corsi di
aggiornamento per i notai, i Consigli Distrettuali si adoperano e vigilano affinché si
raggiungano i migliori risultati quanto a partecipazione e frequenza.
25 - Salvi i casi in cui siano previsti altri specifici comportamenti, il notaio è tenuto:
26 - I notai componenti dei Consigli notarili devono adempiere al loro ufficio con disponibilità
e obiettività, cooperando per il continuo ed effettivo esercizio da parte del Consiglio notarile dei
poteri-doveri di vigilanza controllo e disciplinari, e delle altre attribuzioni ad esso demandate.
Essi devono partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della categoria, e favorire il
rispetto e lo spirito di colleganza fra i notai, stimolando la loro collaborazione e partecipazione,
anche mediante un ricambio nelle cariche.
§ 3 - Rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato e con la Cassa Nazionale del Notariato
27 - Il notaio è tenuto a comportarsi, nei rapporti con il Consiglio Nazionale e con la Cassa
Nazionale del Notariato, secondo i principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà
propri dell'appartenenza alla categoria, per consentire ad essi di perseguire nei modi più
efficaci le finalità istituzionali nell'interesse generale.
In particolare il notaio è tenuto:
a) nei rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato:
b) nei rapporti con la Cassa Nazionale del Notariato
§ 4 - Rapporti con praticanti, collaboratori e dipendenti
28 - Nei rapporti con i praticanti il notaio è tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento professionale ed a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica notarile, nel modo effettivo e continuo, prescritto dalla legge; particolare cura egli deve porre per l'insegnamento delle norme fondamentali della professione e dei principi di deontologia professionale.
29 - Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti il notaio è tenuto ad assicurare ad essi
condizioni di lavoro moralmente ed economicamente soddisfacenti, avendo cura della loro
formazione professionale.
In particolare il notaio deve evitare di coinvolgere, se non in casi eccezionali, i propri
collaboratori e dipendenti quali procuratori in atti da lui ricevuti; e di valersi della
collaborazione di persone che esercitano abusivamente la loro attività.
30 - Nei rapporti con gli Uffici pubblici, le Istituzioni e i professionisti di altre categorie il
notaio deve comportarsi secondo i principi di indipendenza e di rispetto delle rispettive funzioni
e attribuzioni.
In particolare nei rapporti con gli Uffici pubblici e con le Istituzioni il notaio è tenuto:
31 - Indipendentemente da quanto previsto per legge per i casi di irricevibilità degli atti, il notaio deve astenersi dal prestare il proprio ministero, se non in via occasionale o per necessità non altrimenti superabile, quando dell'atto siano parte società di capitali o enti dei quali egli sia amministratore, anche senza rappresentanza, o rivesta la qualità di sindaco, ovvero sia unico socio o titolare del pacchetto di maggioranza della società.
32 - Nell'ambito del generale dovere di imparzialità il notaio deve astenersi, nella fase di
assunzione dell'incarico professionale, da qualsiasi comportamento che possa influire sulla sua
designazione che deve essere rimessa al libero accordo delle parti.
Per gli atti di vendita e di mutuo da parte di soggetti imprenditori (costruttori, banche, ecc.) il
notaio, prima di assumere l'incarico, è tenuto ad informare l'altra parte (consumatore) della
suddetta regola e del suo diritto di designare il notaio in mancanza di libero accordo.
33 - I Consigli notarili, nell'ambito del loro generale potere-dovere istituzionale, sono tenuti a porre in essere forme specifiche di vigilanza e di controllo, anche mediante acquisizione di informazioni dai notai e ispezioni presso pubblici uffici.
34 - In presenza di flussi di prestazioni di rilevante entità, della concentrazione di designazioni per determinati gruppi di atti o di altri elementi indicativi (quali elenchi selettivi di notai, inserimento di nominativi in moduli o formulari predisposti, situazioni di dominanza) i Consigli notarili sono tenuti ad individuare, valutare e, se del caso, perseguire disciplinarmente comportamenti illeciti, attuati anche mediante pressioni dirette o indirette, ed eventualmente ad intervenire presso gli enti pubblici e privati interessati.
35 - Nell'ipotesi di rilevanti fenomeni di vasta contrattazione, riguardanti il patrimonio di enti
pubblici o degli enti ad essi assimilati (c.d. privatizzazioni o dismissioni), i Consigli notarili
distrettuali - in considerazione del superiore interesse pubblico che li caratterizza e in accordo
con detti enti - possono organizzare l'assunzione e la distribuzione degli incarichi fra i notai del
Distretto che si dichiarino disponibili, facendo salva la facoltà del singolo acquirente di
designare tempestivamente un notaio diverso.
Quando la realizzazione del programma di dismissione, a tutela di straordinari interessi
pubblici, comporti tempistiche e procedure rigorose e uniformi, che vengano regolate da
convenzioni e protocolli tra il Consiglio nazionale e gli enti coinvolti, la designazione dei notai è
riservata ai Consigli notarili distrettuali secondo criteri che essi abbiano elaborato
preventivamente.
§ 1 - Della personalità
36 - L'esecuzione della prestazione del notaio è caratterizzata dal "rapporto personale" con le parti. La facoltà di valersi di sostituti e ausiliari non può pregiudicare la complessiva connotazione personale che deve rivestire l'esecuzione dell'incarico professionale.
37 - In ogni caso compete al notaio svolgere di persona, in modo effettivo e sostanziale, tutti
i comportamenti necessari:
per l'accertamento della identità personale delle parti, con utilizzazione di tutti gli elementi
idonei e con prudente esame dei documenti di identificazione in relazione al tipo e alla loro
possibilità di falsificazione;
per l'indagine sulla volontà delle parti, da svolgere in modo approfondito e completo mediante
proposizione di domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le
possibili modificazioni della determinazione volitiva come prospettatagli;
per la direzione della compilazione dell'atto nel modo più congruente alla accertata volontà
delle parti, con lettura a voce chiara dello stesso e finale domanda di approvazione.
§ 2 - Della segretezza
38 - Nell'esercizio della sua attività il notaio è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale con riguardo alle persone che ricorrono alla sua opera, al contenuto della stessa e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nella esecuzione della prestazione, sia per il tempo della stessa che successivamente. Egli è altres�tenuto a fare quanto necessario e a sorvegliare che tale prescrizione sia rispettata dai suoi collaboratori e dipendenti.
39 - Il ricevimento dell'atto notarile non autorizza il notaio a renderne nota ai terzi l'esistenza e il contenuto, se non su espressa richiesta e nei limiti delle risultanze dell'atto e degli adempimenti ad esso connessi.
40 - Il notaio, ove richiesto, deve fornire alle parti il preventivo dei costi, spese e compensi della specifica prestazione richiesta. I preventivi devono essere rilasciati per iscritto.
41 - Nella esecuzione della prestazione il notaio deve tenere un comportamento imparziale, mantenendosi in posizione di equidistanza rispetto ai diversi interessi delle parti e ricercandone una regolamentazione equilibrata e non equivoca, che persegua la finalità della comune sicurezza delle parti stesse.
42 - In particolare il notaio è tenuto a svolgere in modo adeguato e fattivo le seguenti attività:
43 - In relazione all'obbligo per il notaio di accettare incarichi ed effettuare prestazioni anche se di particolare scomodità e/o di modico interesse economico (quali atti da ricevere o stipulare in località distanti o scomodamente accessibili, in ospedali, case di ricovero per anziani, istituti di pena, ecc.), è attribuita ai Consigli Notarili specifica potestà per assumere iniziative al riguardo (accogliere richieste in tal senso dall'utenza, indicare i colleghi che dovranno soddisfarle attraverso criteri di competenza per zone e/o di rotazione tra tutti i Notai del Distretto.
44 - Costituisce comportamento deontologicamente scorretto la sistematica e ingiustificata
inosservanza dei protocolli dell'attività notarile approvati dal CNN ai fini dell'adozione di
adeguate misure a garanzia della qualità della prestazione.
I Consigli notarili Distrettuali esercitano la relativa vigilanza a tutela del cittadino e
dell'interesse generale.
45 - Il notaio che in relazione o meno agli atti stipulati e indipendentemente dall'obbligo di
annotazione nel registro previsto dall'art. 6 legge 22.1.1934, n. 64, riceve un incarico che
importa l'affidamento di somme di denaro, dovrà svolgere l'incarico ricevuto con la massima
diligenza e trasparenza.
A tal fine nel documento col quale verrà conferito al notaio l'incarico dovranno essere
chiaramente indicati:
46 - I Consigli notarili dovranno vigilare sulla osservanza delle disposizioni di cui sopra avvalendosi dei poteri previsti dal Titolo I capo IV Sez. I 2.
47 - L'"atto pubblico" costituisce la forma primaria e ordinaria di "atto notarile", che il notaio deve generalmente utilizzare nella presunzione che ad esso le parti facciano riferimento quando ne richiedono l'intervento, se non risulti una loro diversa volontà e salvo la particolare struttura dell'atto.
48 - L'atto di "autenticazione delle firme" della scrittura privata comporta in ogni caso per il notaio l'obbligo di tenere i seguenti comportamenti e di osservare le seguenti prescrizioni.
48 bis Negli atti conservati a raccolta, pubblici o autenticati, deve essere indicata l'ora di sottoscrizione.
49 - Per soddisfare le esigenze di chiarezza e di completezza proprie dell'atto notarile il notaio deve curare che dal testo dell'atto normalmente risultino:
50 - Nel ricevimento degli atti relativi agli autoveicoli, e in genere soggetti a pubblicità mobiliare o ad essi connessi, e nello svolgimento della attività professionale nel settore degli autoveicoli, il notaio deve tenere i seguenti comportamenti e attenersi alle seguenti prescrizioni.
§ 1 - Del ricevimento degli atti
51 - a) Controllare i presupposti di diritto dell'atto richiesto e la legittimazione dei soggetti
interessati direttamente dai documenti originali relativi all'autoveicolo e all'intestatario,
verificando per il soggetto titolare che siano rispettate le norme sul diritto di famiglia e, salvo
casi eccezionali, che sia applicato il principio della continuità delle trascrizioni.
b) Utilizzare tutti gli elementi idonei per accertare la identità personale delle parti, anche con
ricorso all'intervento dei fidefacienti; e, nei casi in cui l'accertamento sia soltanto documentale,
compiere un prudente esame dei documenti di identificazione in relazione al tipo, alle modalità
di rilascio e alla possibilità di falsificazione.
c) Informare personalmente le parti sulla rilevanza giuridica dell'atto richiesto e sugli
adempimenti di pubblicità conseguenti nonché, nel caso in cui ricorra, sul particolare regime
della procura alla vendita; in presenza di iscrizioni o di vincoli sull'autoveicolo o qualora non sia
rispettabile la continuità delle trascrizioni farne specifico avvertimento all'intestatario, da
documentare mediante la sua sottoscrizione dell'atto o con separata dichiarazione scritta.
d) Indicare nell'atto di autenticazione e nel repertorio il luogo del Comune nel quale l'atto è
ricevuto.
§ 2 - Dell'esercizio della attività professionale
52 - Salvo il caso previsto all'articolo 54, è vietato al notaio l'esercizio della attività professionale presso sedi operative di agenzie o di intermediari di pratiche automobilistiche, o comunque il diretto collegamento con essi mediante raccolta e inoltro delle scritture presso il proprio studio.
53 (Soppresso)
54 - Il notaio è tenuto a comunicare al Consiglio notarile, secondo le indicazioni da esso impartite anche con carattere di periodicità, le modalità con cui esercita l'attività non occasionale, sia nella sede che fuori dalla sede e ogni mutamento successivo; nonché ad esibire o trasmettere al Consiglio, a richiesta, copia del repertorio e di atti e documenti, anche di natura fiscale, relativi ad attività svolte nel settore.
55 - I Consigli notarili sono tenuti a promuovere nel territorio del Distretto forme organizzate
e direttamente controllate per il ricevimento degli atti, anche mediante la costituzione di Uffici
unici o di associazioni nel Distretto, al fine di garantire, per orario di assistenza e luogo di
ricevimento, un efficiente servizio;
con facoltà - ove ne ravvisino la opportunità - di organizzare l'attività anche in deroga al
divieto di cui all'art. 51.
56 - La vidimazione dei libri e delle scritture contabili deve essere eseguita con tempestività,
contestualmente alla presentazione, ove possibile, e in ogni caso con sollecita messa a
disposizione per il loro ritiro.
Nella esecuzione delle vidimazioni annuali il notaio deve controllare che i libri siano
inizialmente bollati e numerati ai sensi di legge al nome del soggetto che li ha posti in uso e
che le registrazioni e le scritturazioni siano continue e senza spazi in bianco.
57 - Negli "atti di vidimazione annuale" devono essere indicati i dati necessari alla diretta e completa individuazione della vidimazione, tra i quali la pagina nella quale essa è eseguita; di questi dati deve essere fatta annotazione nel repertorio.
58 - I Consigli notarili distrettuali sono tenuti a porre in essere forme specifiche di vigilanza e controllo sulla osservanza da parte dei colleghi dei doveri deontologici nelle attività da compiersi con riferimento alla legge 302/1998, con particolare attenzione agli aspetti previsti:
Il Consiglio notarile distrettuale dovrà inoltre attivare la massima vigilanza sulla attenzione, diligenza e prontezza di esecuzione che il notaio dovrà adottare nell'assolvimento degli incarichi e, stante la deroga di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge professionale, su ogni possibile ipotesi di incompatibilità o di conflittualità che potesse manifestarsi nella esplicazione delle attività delegate.
59 - I Consigli distrettuali adotteranno le più opportune iniziative per organizzare modalità di
attuazione del lavoro idonee a garantire la migliore esplicazione di tutte le formalità esecutive
di cui agli articoli 576 e seguenti del c.p.c..
I Consigli distrettuali, inoltre, facendo proprie le ragioni e i fini della nuova normativa,
assumeranno ogni iniziativa idonea a promuovere la più ampia disponibilità dei notai del
distretto ad essere inclusi negli elenchi di cui agli articoli 169 ter e 179 ter del c.p.c..
60 - Nella esecuzione degli incarichi affidatigli il notaio userà la diligenza dovuta e che, nei suoi contenuti minimi, è dettata nelle vigenti regole deontologiche.
61 - In relazione ai fini pubblicistici della normativa e alla particolare incidenza della propria attività su interessi di soggetti aventi con lui rapporti solo indiretti, il notaio adempirà ai suoi compiti nei tempi strettamente necessari e a tal fine i Consigli notarili distrettuali esplicheranno particolare vigilanza.
62 - Qualora il notaio ritenga che tali tempi possano risultare dilatati a causa di altre sue attività o a causa del numero degli incarichi ricevuti, lo stesso è tenuto ad astenersi dall'assumerli motivando in modo non generico tale comportamento.